DIRITTO DELL'INFORMATICA

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2006

 

Abbiamo cominciato ad occuparci di diritto dell’informatica nel 1986 quando ancora si discuteva sull’opportunità di far rientrare il software nell’ambito della disciplina del diritto d’autore o in quella dei brevetti per invenzioni industriali. Il plagio di software era attività diffusa e la coscienza collettiva dell’antigiuridicità di tale azione, quasi del tutto assente. Il significato stesso dell’espressione "diritto dell’informatica" era in realtà sconosciuto alla gran parte degli addetti ai lavori, generalmente scettici sulle innumerevoli implicazioni giuridiche che sarebbero potute derivare dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche.

 

Da un punto di vista strettamente professionale, l’attività del giurista era quindi "limitata" alla tutela del software ed alla consulenza e redazione dei contratti di informatica. Tale attività si è gradatamente sviluppata con la diffusione dei sistemi informativi integrati, dei servizi in outsourcing e, soprattutto, con l’avvento di Internet, lo sviluppo del commercio elettronico e la sempre maggior diffusione del documento informatico, della firma digitale e delle applicazioni connesse (conservazione ottica sostitutiva, fattura elettronica, posta elettronica certificata).

 

Restando alla contrattualistica informatica, lo studio ha quindi sviluppato una specifica competenza nella redazione e assistenza ai contratti di sviluppo software, realizzazione di sistemi informativi integrati (ERP), fornitura in outsourcing di servizi (hosting - housing), o in modalità ASP, Facility Management o Application Management, siti, portali e market place, con le relative problematiche contrattuali di back-end e front-end.

 

Questa competenza specialistica, che necessariamente deve coordinarsi con la componente tecnica, è particolarmente importante nella realizzazione dei progetti aziendali in campo informatico, in quanto consente di canalizzare, dopo averle comprese, le scelte imprenditoriali verso soluzioni giuridiche conformi alla normativa vigente. Non ci si può infatti avventurare in tali attività, senza tener conto ed uniformarsi alle prescrizioni normative in materia di privacy, con riguardo, ad esempio, alla allocazione dei database nei rapporti tra committente e fornitore, come pure alla titolarità della raccolta dei dati tramite portali o market place ed alle modalità con cui espletarla, o alla data rentention (conservazione dei dati di traffico).

 

Nel campo dell’informatica sono numerosi i settori in cui è intervenuto il legislatore. L’assistenza tecnica legale appare necessaria al fine di comprendere le modifiche, di poter impostare correttamente le scelte aziendali, per poter sfruttare i vantaggi ed evitare di adottare soluzioni non conformi, potenzialmente portatrici di conseguenze pregiudizievoli.

 

L’approccio del giurista in questo specifico settore non può che essere interdisciplinare e sempre a attento alle innovazioni tecnologiche e all’introduzione di nuove normative, di origine nazionale, ma anche internazionale, senza dimenticare la prassi.

 

E’ necessario tenere in considerazione la normativa in materia di commercio elettronico (D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, attuazione della direttiva 2001/31/CE), nonché quella in materia di diritto d’autore (da ultimo, D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 - Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e D. Lgs. 68/2003 - Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi connessi nella società dell'informazione).

 

Non può ci si può poi dimenticare anche di altri recenti provvedimenti che, sia pure non dettati unicamente per la Società dell’informazione, trovano indirettamente applicazione: è il caso del Codice della proprietà industriale, contenuto nel D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2005 - S.O. n. 28/L); e del Codice del Consumo, contenuto nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (G.U. n. 235, dell’8 ottobre 2005, S.O. n. 162 L).

 

Nell’ambito dell’approccio al mondo di Internet, è importante la conoscenza della struttura e delle gerarchie delle reti di comunicazione e, in particolare, dei sistemi dei nomi di dominio, con le questioni connesse alla registrazione, tutela, trasferimento di tali risorse.

 

Oltre al settore del documento informatico, della firma digitale e della conservazione ottica sostitutiva, in relazione ai quali si rinvia per uno specifico approfondimento alla sezione specificamente dedicata all’argomento, un altro ambito importante in cui è intervenuto il legislatore, che ha i suoi risvolti sia in ambito pubblico che, indirettamente, anche nel settore privato, è quello dell’accessibilità: si deve al proposito tenere in considerazione la normativa di cui alla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004), il D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 - Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (G.U. n. 101 del 3 maggio 2005) e il D.M. 8 luglio 2005 - Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici (G.U. n. 183 dell’8 agosto 2005).

 

In questa prospettiva, il giurista - facendosi interprete della realtà tecnologica e del quadro normativo, nazionale e comunitario, vigente (mai nella storia è capitato di assistere ad una produzione normativa così copiosa e tempestiva) - è realmente in grado di fornire un contributo importante alla corretta impostazione delle attività commerciali.

 

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